OGGETTO: Il nuovo limite alla circolazione del contante
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che a partire da martedì 6 dicembre il nuovo limite alla circolazione del contante è pari ad € 1.000.
La norma è contenuta nel D.L. n. 201/2011 pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2011. Trattandosi di un Decreto Legge il nuovo limite entra in vigore subito. Pertanto, essendo il Decreto pubblicato in G.U. n. 284 (Suppl. Ordinario n. 251) il 6 dicembre, il nuovo limite decorre da tale data.
Premessa
A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 ha ridotto ad € 1.000 il limite per l’utilizzo:
- del denaro contante;
- degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari;
– dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
L’utilizzo del contante
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore ad € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite potranno essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).
Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.
L’utilizzo degli assegni
L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste debbano rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto:
- a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste;
- pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15).
Va inoltre specificato che le Banche hanno comunque l’obbligo di segnalare al MEF i nominativi dei soggetti che fanno richiesta di libretti di assegni senza la clausola di non trasferibilità.
Con l’introduzione dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
Sanzioni
Le violazioni decorreranno a partire dal 1-2-2012 e sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (come previsto dal co. 1 dell’art. 58), che non può essere inferiore nel minimo a euro 3.000.
I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, CAF, altri soggetti che svolgono
attività in materia contabile e tributaria, ecc.), devono informare il MEF, con una specifica comunicazione, del verificarsi di infrazioni all’uso del contante riscontrate nell’esercizio della propria attività.
STUDIO SAIA

