LIMITAZIONE DEL CONTANTE AD € 1.000,00

OGGETTO: Il nuovo limite alla circolazione del contante

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che a partire da martedì 6 dicembre il nuovo limite alla circolazione del contante è pari  ad € 1.000.

La norma è contenuta nel D.L. n. 201/2011 pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2011. Trattandosi di un Decreto Legge il nuovo limite entra in vigore subito. Pertanto, essendo il Decreto pubblicato in G.U. n. 284 (Suppl. Ordinario n. 251) il 6 dicembre, il nuovo limite decorre da tale data.

Premessa

A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 ha ridotto ad € 1.000 il limite per l’utilizzo:

-   del denaro contante;

- degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari;

– dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

L’utilizzo del contante

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore ad € 1.000.

I trasferimenti eccedenti tale limite potranno essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.

L’utilizzo degli assegni

L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste debbano rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto:

  • a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste;
  • pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15).

Va inoltre specificato che le Banche hanno  comunque l’obbligo di segnalare al MEF i nominativi dei soggetti che fanno richiesta di libretti di assegni senza la clausola di non trasferibilità.

Con l’introduzione dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.

Sanzioni

Le violazioni decorreranno a partire  dal 1-2-2012 e sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (come previsto dal co. 1 dell’art. 58), che non può essere inferiore nel minimo a euro 3.000.

I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, CAF, altri soggetti che svolgono

attività in materia contabile e tributaria, ecc.), devono informare il MEF, con una specifica comunicazione, del verificarsi di infrazioni all’uso del contante riscontrate nell’esercizio della propria attività.

STUDIO  SAIA

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