Novità Settore AGRO-ALIMENTARE

Circolare 3 novembre 2012

Novità  settore  AGRO – ALIMENTARE

Dal 24 ottobre 2012 le compravendite di prodotti agricoli ed alimentari sono regolati dall’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti di vendita che hanno per oggetto cessioni di prodotti agricoli ed alimentari la cui consegna avviene nel territorio dello Stato Italiano dal 24 ottobre 2012, pertanto le consegne dei beni che verranno effettuate a partire da tale data soggiacciono alle nuove regole.

I contratti già in essere devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012, in relazione ai requisiti richiesti dal comma 1 dell’art. 62 , ovvero la forma scritta, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo le modalità di consegna e di pagamento.

Non rientrano nella nuova disciplina le cessioni istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito e le cessioni ai privati consumatori.

 

IL CONTRATTO

Le nuove regole prevedono, a pena di nullità, l’obbligo della stesura del contratto in forma scritta per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari ovvero quelli destinati ad essere ingeriti da esseri umani.

In particolare per prodotti agricoli si intendono i prodotti dell’allegato 1 di cui all’articolo 38 comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Il contratto deve contenere: la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione.

Il contratto può essere sostituito dall’indicazione degli elementi minimi nel documento di trasporto o di consegna, nella fattura o nell’ordine di acquisto.

In questi casi il documento deve contenere la dicitura che l’annotazione assolve agli obblighi di cui all’articolo 62 del DL 1/2012.

La dicitura da riportare è “assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27”.

In caso di inosservanza è prevista una sanzione da 516 a 20.000 euro.

La novità più importante è quella che fissa i termini di pagamento relativi alla cessione di prodotti agricoli e alimentari che dal 24 ottobre 2012 sono previsti in:

30 giorni per i prodotti deteriorabili

60 giorni per i prodotti non deteriorabili.

Si considerano deteriorabili quei prodotti per i quali il produttore stabilisce una durata inferiore a 60 giorni e che rientrano in una delle seguenti categorie:

– prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

Si considerano non deteriorabili quei prodotti per i quali il produttore stabilisce una durata superiore a 60 giorni e che rientrano in una delle seguenti categorie:

– prodotti agricoli, ittici e alimentari comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungar la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

– prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

– tutti i tipi di latte.

La nuova legge prevede quindi che i termini di pagamento sono previsti in 30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili e di 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

Il termine decorre dalla dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Esempio: consegna effettuata nel mese di novembre, fattura ricevuta il 5 dicembre, il termine per il pagamento scade il 30 gennaio (in ipotesi di prodotto deteriorabile).

Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza del termine la sanzione va da 500 a 500.000 euro, graduata in base al fatturato del debitore, alla ricorrenza e alla misura dei ritardi.

 

LE MODALITA’ DI FATTURAZIONE

Vista la previsione di due differenti termini di pagamento, la normativa prevede che vengano emesse fatture distinte per i prodotti deteriorabili e per quelli non deteriorabili.

 

Esempio di DDT

D.D.T n. _____ del 10/11/2012

Fornitura di n. 10 scatole pelati San Marzano  (emettere una prima  fattura entro il 30.11.2012 e con pagamento entro   60 giorni dal ricevimento della fattura)

Fornitura di n. 5 Confezioni Mozzarella Gran Bufala  (emettere una seconda  fattura entro il 30.11.2012 e con pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura)

Consegna a mezzo mittente

 

Firma del conducente _______________

Deve inoltre   contenere obbligatoriamente la seguente dicitura:

Il presente contratto dura fino al ___/___/_____

 

Pagamento 30 – 60 gg dalla data di ricevimento fattura

 

“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.”

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