Circolare 2016 “nuovo Forfettario”

OGGETTO: Forfettari: emissione della fattura

Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all’attività esercitata.

Tale regime è stato recentemente modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e secondo le ultime novità può essere da Lei applicato a partire dal periodo d’imposta 2016.

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:

  •  esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
  •  non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
  •  esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla  comunicazione

clienti e fornitori e black-list;

  •  non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
  •  non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
  •  esclusione dall’IRAP;
  •  possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
  •  esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;

• reddito determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;

• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;

• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.

L’adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l’attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

Opzione per la scelta

Essendo Lei contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:

• non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;

• deve adottare dall’inizio dell’anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.

In particolare il primo adempimento è dato dall’emissione delle fatture senza addebito dell’IVA.

Al riguardo sarà necessario indicare nella fattura la seguente dicitura:

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1,

comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario.”

Inoltre, occorre tenere presente che, come previsto dal comma 67 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, i contribuenti forfettari non subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.

A tal fine, tuttavia, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

La comunicazione dovrà contenere la seguente dicitura:

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a

titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.

 

Emissione della fattura

Considerato che per quanto riguarda la dichiarazione di non applicazione della ritenuta, non sono previste particolari formalità, la stessa può essere riportata direttamente in fattura e da aggiungere alla dichiarazione di non applicazione dell’Iva.

Alla luce di quanto sopraesposto si propone di seguito un fac-simile di fattura che deve emettere un contribuente forfettario.

 

Dott. Mario Verdi

Via Rossi, n.25

Milano

Spett/le Brios S.r.l.

Via…………………

……………………….

Parcella n. 1 del 10 gennaio 20156

Consulenza 1.000

Contributo 4% 40

TOTALE   1.040

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014.

Imposta di bollo assolta sull’originale.  (solo se la fattura supera 77,47 euro).

 

Dott. Pietro  Saia

Commercialista

Anno: