Canicattì 4 gennaio 2016
Legge di Stabilità 2016: novità fiscali in sintesi
Con la pubblicazione della legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, entrano in vigore le novità previste per professionisti, imprese e contribuenti. La legge di Stabilità 2016, che consta di un unico articolo e 999 commi, entra in vigore il 1° gennaio 2016, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme.
Pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la legge di Stabilità 2016, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
Tante le novità che interessano professionisti e imprese: dal fisco al lavoro, dalla previdenza alle agevolazioni, dalle spese della Pubblica amministrazione alla disciplina degli enti locali.
Nuovo regime forfettario 2016 per i contribuenti minimi
Dal 1′ gennaio 2016 è andato definitivamente in pensione il regime dei minimi. Imprenditori individuali e lavoratori autonomi che inizieranno una nuova attività potranno avvalersi solo del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89 della legge di Stabilità del 2015).
In presenza delle condizioni previste dalla legge i contribuenti potranno permanere all’interno del regime per un periodo di tempo indefinito (senza alcuna scadenza). Il forfait sarà così applicabile anche dagli imprenditori e dai professionisti che avranno raggiunto nel corso del tempo i trentacinque anni di età.
I vantaggi saranno però maggiori nel primo quinquennio in quanto sarà applicabile un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%. Dopo cinque anni la stessa imposta sarà dovuta nella misura del 15%.
Il parametro principale per accedere (“naturalmente”) al regime forfetario è rappresentato dall’osservanza del limite di ricavi e compensi diversificato a seconda della tipologia di attività svolta (facendo riferimento al codice Ateco 2007). L’art. 1, comma 122, della legge di Stabilità del 2016 ha elevato i precedenti limiti stabiliti dalla legge n. 190/2014.
A seguito delle modifiche in rassegna gli esercenti arti e professioni possono accedere al regime forfetario se l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno precedente non ha superato l’importo di 30.000 euro. Lo scorso anno il limite ammontava a 15.000 euro. Il limite più elevato riguarda le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione pari a 50.000 euro. In precedenza lo stesso limite ammontava a 40.000 euro.
Il reddito deve essere determinato applicando specifici coefficienti di redditività rimasti invariati rispetto alla disciplina applicabile lo scorso anno. La redditività degli esercenti arti e professioni è pari al 78% dei compensi percepiti.
Le spese di lavoro dipendente e assimilato non devono superare l’importo di 5.000 euro. I beni strumentali non devono superare al 31 dicembre dell’anno precedente l’importo di 20.000 euro. La precedente disciplina, oltre a prevedere un limite meno elevato (15.000 euro), faceva riferimento all’importo medio del costo determinato assumendo il dato del triennio precedente.
Non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che oltre al reddito derivante dall’attività di lavoro autonomo e di impresa (determinato forfetariamente) hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore a 30.000 euro. La verifica della predetta soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
L’imposta sostitutiva è applicabile nella misura del 5 per cento anziché del 15 per cento a condizione che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare. Inoltre l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. E’ però escluso il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni. In caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quelli attività sulla base della classificazione Ateco 2007.
L’imposta sostitutiva nella misura del 5% si applica, oltre al primo quinquennio (per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1 gennaio 2016 in avanti), anche per il periodo compreso negli anni 2016 e 2019 ai soggetti che si sono avvalsi del regime forfetario in rassegna dal 1 gennaio 2015, cioè nel periodo in cui l’imposta sostitutiva era prevista nell’unica misura del 15%.
La predetta riduzione trova applicazione in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 65 della L. n. 190/2014 (l’attività esercitata non deve rappresentare la continuazione di altra attività
precedentemente svolta.
La legge di stabilità 2016, invece, interviene sul punto sostituendo il predetto comma 77 della legge di stabilità 2015 con il seguente: “Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce b ase imponib ile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contrib uzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contrib uzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Dunque, è reintrodotto il minimale contributivo, ma è riconosciuta una riduzione del 35%.
In pratica, in luogo dell’esonero dal minimale viene, invece, prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.
Stando al tenore letterale della norma, quindi, dal 2016 dovrebbero ritornare anche per artigiani e commercianti che operano nel forfettario, le normali scadenze (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%), per poi liquidare in sede di Modello UNICO/2017 la parte di contributi sul reddito eccedente il minimale. Quindi, per il 2016 (Modello Unico/2017), chi opera nel regime forfettario dovrebbe in primo luogo determinare il reddito “forfettario” (applicando al fatturato il coefficiente di redditività previsto) poi confronterà tale risultato con il “reddito minimale” (ridotto del 35%) fissato dall’INPS per il 2016. Se il reddito forfettario è inferiore al minimale, egli non dovrà versare alcun saldo e acconto.
Qualora, invece, il reddito forfettario fosse superiore al minimale, egli calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.
Quanto appena esposto è una personale interpretazione della norma in questione che pertanto potrebbe trovare conferma o smentita in successivi chiarimenti dell’INPS.
IMU terreni agricoli
Dal 1° gennaio 2016:
- viene eliminato il moltiplicatore favorevole, pari a 75, riservato per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP);
- vengono eliminate le riduzioni a scaglioni previste per i CD e IAP dall’art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011;
- si introduce l’esenzione per i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
IMU/TASI abitazione principale
- l’abitazione principale viene eliminata dal campo di applicazione della TASI. Ciò sia quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
- il versamento della TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle si lusso, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal Comune nel regolamento dell’anno 2015;
- in caso di assenza di indicazione di tale misura nel regolamento comunale 2015 ovvero nell’ipotesi di assenza totale di delibera anche per l’anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90%;
- è ridotta del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso);
- è sospesa, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti;
- è ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esentati.
IMU imbullonati
Dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate, in deroga alle disposizioni in vigore, hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016.
TARI
Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
Inoltre viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Tassazione locale: altre novità
- è prevista una riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato;
- si anticipa al 14 ottobre il termine (attualmente fissato al 21 ottobre) per la trasmissione delle delibere da parte dei Comuni ai fini della loro pubblicazione nel portale del federalismo fiscale;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“immobili merce”) viene previsto un regime di favore, ossia l’applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%;
- si introduce l’esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- dal 2016, è disposta l’abrogazione della Imposta municipale secondaria (IMUS);
- ad eccezione della TARI, è prevista, limitatamente all’anno 2016, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
- si precisa che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal D.M. Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.
Borse di studio: agevolazioni fiscali
Si prevedono agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio erogate nel corso del programma Erasmus Plus; inoltre, si dispone l’esenzione IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano.
Agevolazione imposta di registro prima casa
Si può usufruire dell’imposta di registro con aliquota agevolata al 2%, prevista per l’acquisto dell’abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell’atto.
Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare
Introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione, pari al 50% dell’imposta dovuta, è ripartita in 10 quote annuali.
Aliquote IRES
L’aliquota IRES – attualmente pari al 27,5% – passa al 24% a decorrere dal 1.1.2017. Viene conseguentemente rideterminata l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società in uno stato membro UE nonché in uno Stato aderente all’Accordo SEE, inclusi nella white list.
L’attuale aliquota dell’1,375% si abbassa all’1,20% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
IRAP in agricoltura
A partire dal 1.1.2016 vengono esclusi dall’ambito soggettivo IRAP i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’art. 32 TUIR, i soggetti di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001, nonché le cooperative e loro consorzi ex art. 10, D.P.R. n. 601/1973.
IRAP deduzione assunzioni
Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Ristrutturazioni edilizie , bonus mobili e risparmio energetico: proroga detrazioni
Vengono prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare, si mantengono anche per il 2016 le attuali misure fissate al:
- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
- 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.
Per quanto riguarda il bonus mobili, viene previsto che le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro.
Inoltre, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Si introduce la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Super ammortamento
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarà maggiorato del 40%.
Riallineamento operazioni aggregazioni aziendali
Viene consentito ai contribuenti di ridurre ulteriormente il periodo di ammortamento previsto per l’avviamento e i marchi d’impresa, da 10 a 5 quote ferme restando tutte le altre condizioni di cui all’art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008. Tale possibilità si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Regime agevolato professionisti e piccole imprese
Si rivede il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014. In particolare:
- viene eliminata la norma che vietava l’accesso al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime era pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l’importo di 20.000 euro;
- viene disposto che sono esclusi dal regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella del di cui si è detto sopra, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente l’applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d’impresa, arte o professione;
- viene prevista la riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività (in precedenza, per i due anni successivi al primo era prevista la riduzione di un terzo del reddito); tali disposizioni si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, scegliendo il regime forfetario;
- si rivedono, al rialzo, i limiti di ricavi e compensi indicati nell’allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge; in sintesi, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di 10.000 euro mentre – per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività – la soglia è aumentata di 15.000 euro;
- viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.
Assimilazione lavoro dipendente soci cooperativa artigiane
Ai fini IRPEF, si assimila ai redditi di lavoro dipendente, il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.
Estromissione beni società
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono estrometterli a condizioni agevolate, purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva IRES e IRAP nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
L’imposta sostitutiva va versata nel seguente modo:
- il 60% entro il 30 novembre 2016;
- la restante parte pari al 40% entro il 16 giugno 2017.
Estromissione beni imprese individuali
Viene introdotta un’imposta sostitutiva, con aliquota dell’8%, per gli imprenditori individuali che, alla data del 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per loro natura.
Sarà possibile estromettere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto già dal 2016, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
I contribuenti interessati dovranno esercitare l’opzione entro il 31 maggio 2016.
Deduzioni forfetarie IRAP
Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione forfetaria diventa pari a:
- 13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
- 6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro ma non 180.919,91 euro;
- 3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro ma non 180.999,91 euro.
IRAP medici
Viene previsto che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso tali strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività, svolta.
L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.
Note di variazione IVA
Si sostituisce l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 per superare alcuni problemi derivanti dalla norma. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti le disposizioni vigenti rendono l’IVA addebitata dal cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile.
Tra le altre cose, la norma cerca di distinguere le variazioni da risoluzione (che l’art. 90 della direttiva n. 2006/112/CE impone agli Stati membri di concedere) e quelle da mancato pagamento, disciplinandole in due commi diversi (rispettivamente il comma 2 e il comma 4 del nuovo art. 26).
Estensione reverse charge
Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo split payment).
L’efficacia delle norme così introdotte è subordinata all’autorizzazione UE.
Compensazione cartelle esattoriali
Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Termini per gli accertamenti fiscali
Si modifica la vigente disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA:
- sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
- viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
Le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).
Riforma sanzioni tributarie amministrative
Si anticipa dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale.
Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di voluntary disclosure vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
Si introduce, inoltre, la possibilità di notificare gli atti da porre ex legge a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura di voluntary disclosure all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura.
Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.
Sanzioni amministrative, riforma già operativa
Per le sanzioni amministrative tributarie, è operativo già dal 1° gennaio 2016 il restyling operato in attuazione della legge delega fiscale. Lo ha previsto la legge di Stabilità per il 2016, che ha anticipato di un anno l’entrata in vigore della riforma dettata dal D.Lgs. n. 158/2015, in origine prevista al 1° gennaio 2017. L’intervento operato dalla legge di Stabilità permette ai contribuenti che sono stati “poco virtuosi” di beneficiare già dal 2016 delle modifiche volute dal legislatore della legge delega.
Nuove misure delle sanzioni amministrative in vigore già dal 1° gennaio 2016. È quanto previsto dall’art. 1, comma 133, della legge di Stabilità 2016, che anticipa di un anno le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo dal D.Lgs. n. 158/2015.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 158, infatti, le modifiche recate dal Titolo II al D.Lgs. n. 471/1997 dovevano entrare in vigore dal 1° gennaio 2017. Ciò avrebbe potuto indurre i contribuenti ad impugnare gli atti di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni vigenti al fine di evitare che gli stessi diventassero definitivi.
L’anticipo della decorrenza delle modifiche recate, tra l’altro, al D.Lgs. n. 471/1997 rende meno onerosa per il contribuente l’eventuale irrogazione delle sanzioni per errori e/o omissioni commesse nonché più appetibile l’eventuale ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, sostanzialmente ridisegnato dalla legge di Stabilità per il 2015.
La legge delega ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio nazionale al fine di improntare lo stesso al principio di proporzionalità nella quantificazione delle sanzioni irrogabili, correlando le medesime alla gravità dei comportamenti adottati.
Per questo il legislatore ha rimodulato in maniera significativa le previsioni recate nel D.Lgs. n. 471/1997, ad esempio per quel che attiene la violazioni relative all’applicazione del meccanismo del reverse charge per la liquidazione dell’IVA.
Intervenendo sulla formulazione dell’art. 6, comma 9-bis del decreto, il legislatore ha stabilito che in caso di mancata integrazione della fattura ricevuta dal cedente/prestatore non trova più applicazione la sanzione amministrativa dal 100% al 200%, bensì quella compresa tra 500 e 20.000 euro.
In applicazione del principio del favor rei, tali modifiche trovano applicazione anche con riferimento a violazioni commesse prima della loro entrata in vigore (1° gennaio 2016) sempre a condizione che l’atto di irrogazione delle stesse non sia divenuto definitivo, permettendo così al contribuente poter beneficiare delle sanzioni ridotte.
Ancora più interessate è l’anticipo della decorrenza delle nuove sanzioni amministrative al 1° gennaio 2016, se delle stesse si dà una lettura combinata con le modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso.
Infatti, supponendo che il contribuente intenda regolarizzare la suddetta violazione, lo stesso può avvalersi delle nuove misure di riduzione delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
La sanzione di 500 euro in caso di regolarizzazione dell’errore entro 90 giorni, potrebbe ridursi a 55,55 euro, ossia ad un 1/9 del minimo edittale.
Allo stesso modo, i contribuenti potranno beneficiare delle nuove misure delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione. Nel primo caso, la regolarizzazione della sanzione entro 90 giorni dalla scadenza comporta l’applicazione di una sanzione pari alla metà rispetto a quella ordinaria (ossia tra il 60% e il 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro).
Nel caso di dichiarazione infedele il contribuente sconterà una sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, in luogo di quella dal 100% al 200%, ferma restando ovviamente la possibilità di fare ricorso al ravvedimento operoso.
Senza dubbio, l’anticipo della decorrenza del nuovo regime sanzionatorio amministrativo deve essere visto positivamente, anche in considerazione del principio di proporzionalità che in maniera maggiore rispetto ad oggi si pone alla base dello stesso.
Non solo, ma l’applicazione del principio del favor rei con riferimento a violazioni già commesse e sanzionate con le odierne misure tutela il contribuente dall’irrogazione di sanzioni che fino ad oggi potevano essere considerate “particolarmente penalizzanti”.
Rateazione debiti tributari
Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.
Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle Entrate
Si modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte.
Con l’inserimento di un nuovo periodo, si stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM – se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito – deve darne notizia all’Agenzia delle Entrate perché svolga i propri accertamenti.
Operazioni con Paesi black list
Vengono apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – Controlled Foreign Companies):
- si elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato;
- si prevede un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
- si stabilisce che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri UE o in paesi SEE che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.
Reddito di lavoro dipendente
Si modificano le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall’imposizione IRPEF.
Detrazioni per redditi di pensione
Aumentano, a decorrere dal 2016, le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione. La detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:
- 1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- 1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).
Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a:
- 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).
Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
Eliminazione comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari
Si eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria per poterli consegnare.
Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.
Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti
Si prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.
Estensione dell’aliquota IVA ridotta in editoria
Si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online, oltre che dei c.d. e-book, la cui tassazione passa dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota super-ridotta).
Imposta comunale sulla pubblicità
Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa.
Compensazione fiscale avvocati
Si consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento.
Spetta a un D.M. del Ministero dell’Economia e delle finanze dettare le disposizioni attuative.
Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni
Si riapre il termine per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
Il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rideterminazione del valore. L’aliquota dell’imposta sostitutiva dovrebbe essere per tutti pari all’8%.
Rivalutazione beni d’impresa
Viene reintrodotta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.
È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018.
È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l’imposta sostitutiva del 10%.
Imposta di registro sui trasferimenti di terreni
Si innalza dal 12% al 15% l’aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina
Si estendono al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, consistenti nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’imposta catastale nella misura dell’1% per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.
Inoltre, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.
Revisione percentuali di compensazione IVA
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario (attualmente fissata all’8,8%) in misura non superiore al 10%.
Aumento compensazione IVA sulle carni
Vengono alzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70%, e della specie suina, in misura non superiore all’8%.
Rivalutazione reddito dominicale e agrario
Si fissa nel 30% – in luogo dell’attuale 7% – l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016.
Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
Dichiarazione precompilata
Vengono rivisti alcuni meccanismi tra cui la trasmissione dei dati sanitari, i limiti ai poteri di controllo, i requisiti dei CAF e gli adempimenti a loro carico. Tra le altre, vanno segnalate le seguenti novità:
- si rende permanente l’obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate;
- si stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a tale termine, nell’ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell’imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, o risulti un rimborso superiore all’importo di 4.000 euro;
- si modificano i requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei CAAF;
- si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell’art. 51, comma 2, e dell’art. 10, comma 1, TUIR, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti; la norma vale a partire dal periodo d’imposta 2015;
- si prevede che i sostituti d’imposta che operano le ritenute sui redditi sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all’anno solare precedente;
- si esonera, in via sperimentale, per l’anno 2016, dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria;
- a partire dal periodo d’imposta 2015, l’importo detraibile delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone non possa essere superiore a 1.550 euro per ciascuna di esse (è stato eliminato il vincolo di parentela);
- per quanto riguarda l’importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, a partire dal periodo d’imposta 2015, la misura delle spese non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Contante fino a 3.000,00 euro e e POS per tutti
Dall’1 gennaio 2016 La legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di regolare i pagamenti in denaro contante fino a 3.000,00 euro. L’incremento della soglia è escluso per l’emissione degli assegni bancari e circolari che, se superiori a 1.000.00 euro dovranno continuare a riportare la clausola di non trasferibilità. La nuova soglia di 3.000,00 euro riguarda anche il trasferimento di libretti i deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera. Le imprese, gli esercenti attività di commercio al minuto e i professionisti saranno obbligati ad accettare quali mezzi di pagamento non solo le carte di debito o le carte prepagate, ma anche le carte di credito e ciò indipendentemente dall’ammontare ricevuto in pagamento. Tutti gli operatori, imprese e professionisti saranno così obbligati ad installare il POS.
La legge di Stabilità del 2016 ha elevato il limite previsto per l’utilizzo del denaro contante (art. 1, comma 898 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015). Dal 1° gennaio 2016 il divieto scatta per gli importi pari a 3.000 euro o superiori. E’ stato così modificato l’art. 49 del D.lgs n. 231/2007 (normativa di contrasto al riciclaggio). Tuttavia, l’incremento della soglia non è generalizzato essendo ancora in vigore il “vecchio” importo per l’emissione degli assegni bancari e circolari che, se superiori a 1.000 euro dovranno continuare a riportare la clausola di non trasferibilità.La nuova soglia di 3.000 euro riguarda anche il trasferimento di libretti i deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore …
Aliquota IVA prestazioni sociosanitarie ed educative
Si prevede una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5% a cui assoggettare le prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all’aliquota del 4%.
Tassa automobilistica
In caso di esportazione del veicolo, l’operazione deve essere documentata attraverso re-immatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione.
Due per mille per associazioni culturali
Per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con D.P.C.M.
Albo dottori commercialisti
Si dispone l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.
Promotori e consulenti finanziari
Si riforma il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
In particolare, si prevede l’istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l’attuale Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari.
Si prevede che l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.
Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo – Patti contrari alla legge
Si interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l’obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di trenta giorni, per consentire l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente.
Viene chiarita la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex legge, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011).
Canone RAI
Si abbassa il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato fissato, per il 2016, in 100,00 euro (nel 2015 è stato pari a 113,50 euro), ma si introduce una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, ripartito in dieci rate mensili.
Per il 2016, le rate sono cumulativamente addebitate nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016.
Tra le presunzioni che fanno scattare il pagamento scompare l’utilizzo di un apparecchio televisivo (rimane quindi la sola detenzione) e si specifica che la eventuale dichiarazione per superare la presunzione va presentata all’Agenzia delle entrate.
Inoltre, dal 1° gennaio 2016, non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento.
Autotrasporto
Si escludono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. La legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 233 L. n. 190/2014) aveva già escluso dall’agevolazione i veicoli euro 0 dal 2015.
Inoltre, viene riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.
Infine si introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune.
Uso del contante
Il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore passa da 1.000 a 3.000 euro.
Sono inoltre eliminati:
- l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità;
- l’obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare.
Inoltre, si innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.
Resta, invece, fermo il tetto di 1.000 euro nell’uso del contante per i money transfer.
Infine, si mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
Pagamenti con POS
Si estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.
Con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall’articolo 15 del D.L. n. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Infine, viene esteso, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.
Settore dei giochi e scommesse
Numerose sono le novità per il comparto dei giochi e scommesse:
- si stabilisce l’aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 17,5%) e video lottery terminal – VLT (dal 5 al 5,5%);
- si riduce la percentuale minima destinata alle vincite (pay out) dal 74 al 70%;
- si riaprono i termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati;
- si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei Centri di Trasmissione Dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25%;
- si prevedono bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza;
- si prevede che a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti: si preclude pertanto l’ammissione di apparecchi aggiuntivi;
- si introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l’installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web;
- si prevede che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statele dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente;
- si estende ai diversi soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita (in luogo del “soggetto residente”), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD);
- si disciplina la pubblicità dell’offerta di gioco;
- si semplifica il processo di certificazione delle VLT;
- si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20%);
- si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza (20%).
Legge di stabilità 2016: emissione di note di credito IVA, regole in chiaro
Con la legge di Stabilità 2016 l’emissione delle note di credito IVA in caso di cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali diviene più veloce. Ridisegnando il dettato previsto dal Testo Unico in materia di IVA (articolo 26 del DPR n. 633/1972), la legge permette al cedente e/o prestatore di emettere note di credito nei confronti di cessionari e/o committenti assoggettati a procedure concorsuali già dalla data di assoggettamento di tali soggetti alle stesse, senza doverne attendere la conclusione. La legge di stabilità per l’anno 2016 (art. 1, co. 126 – 127) ridisegna l’articolo 26 del DPR n. 633/1972, apportando significative modifiche alla disciplina relativa alla possibilità di emettere note di credito IVA.Intervenendo sul dettato normativo in parola – mediante l’inserimento del nuovo comma 4 – il legislatore prevede che l’emissione di note di credito a seguito del mancato incasso – in tutto o in parte – del corrispettivo da parte del cessionario o committente possa avvenire: 1. – a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del RD n. 267/1942, o dalla data di pubblicazione …
Incentivi alle imprese del Mezzogiorno
Si riserva ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20% delle risorse assegnate:
a) in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. nuova Sabatini), per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI;
b) dal Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A, di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996;
c) In attuazione di una serie di misure per l’internazionalizzazione delle imprese;
d) In attuazione degli articoli da 22 a 35 del D.L. n. 179/2012 di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.
Infine, si estende alle assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017 l’esonero contributivo – introdotto per il 2016 – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
Ammissibilità dei professionisti ai fondi UE
I liberi professionisti esercenti attività economica vengono equiparati alle PMI ai fini dell’accesso ai Fondi strutturali europei. Per il ciclo di programmazione 2014-2020 le risorse comunitarie dei Fondi strutturali FSE e FESR riservate all’Italia ammontano complessivamente a 31,1 milioni di euro.
Investimenti in beni strumentali per le imprese del Mezzogiorno
Si introduce un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese.
Incentivi rottamazione veicoli
Previsti nuovi incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L’incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.
Contributi acquisto libri di testo
Si istituisce, per il triennio 2016-2018, un nuovo Fondo nello stato di previsione del MIUR, finalizzato a sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali didattici, anche digitali.
Carta famiglia
A decorrere dall’anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente resi-denti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabilite, sulla base dell’ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vi-gore della presente legge.
La carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa.
Credito d’imposta fondazioni bancarie per la lotta alla povertà
Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Credito d’imposta spese di negoziazione assistita
Si rende strutturale (in luogo di disporne l’applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d’imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole
Si istituisce, presso l’INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e destinato a finanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, aventi le caratteristiche ivi stabilite.
Card per acquisti culturali per i giovani
A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché, per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.
Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza
Si istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale “o allarme” ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di 15 milioni.
Credito d’imposta strumenti musicali
Si istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista.
Leasing immobili ad uso abitazione principale
Si introduce una disciplina civilistica e fiscali sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, relativi al contratto di locazione finanziaria, e in particolare:
- dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro,
- del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).
Associazioni sportive dilettantistiche
Si estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.
Art Bonus
Il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (Art-bonus) va a regime.
In particolare, si modifica il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 83/2014 nel seguente modo:
- al primo periodo, viene eliminato il riferimento alla durata triennale del credito d’imposta, rendendo quindi l’agevolazione strutturale;
- viene eliminata la riduzione del credito d’imposta dal 65 al 50% per gli anni successivi al 2015; la misura del credito d’imposta sarà quindi del 65% anche a decorrere dal 2016.
Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi
Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa).
Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione. Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del D.L. n. 83/2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015. Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.
Tax credit cinema
Sono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d’imposta per il cinemaintervenendo sulla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).
Tra le altre cose:
- si estende il credito d’imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all’estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d’imposta e che con un decreto ministeriale attuativo è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;
- si dispone che l’obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all’estero);
- si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall’attuale 15%, al range 15-30%), e si innalza da 3,5 mln di euro a 6 mln di euro il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda;
- si prevede un’aliquota massima (non superiore al 15% – dunque modulabile – e non più in misura pari al 15%) per il tax credit per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive.
Inoltre, l’aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute.
Infine, si estende l’ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale etecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo, avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno “storica” (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980)
Reddito atleti professionisti
Si esclude dal reddito da lavoro dipendente – per gli atleti professionisti – una quota del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.
IVIE
Dal 1° gennaio 2016, l’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Dott. Pietro Saia
Commercialista

