Circolare 11 Febbraio 2008 - “tracciabilità dei ricavi e compensi”

PER I  PROFESSIONISTI

Tracciabilità dei compensi

Il professionista è obbligato a riscuotere i compensi e a saldare i conti di studio solo con mezzi di pagamento diversi dal contante. I professionisti sono tenuti a possedere uno o più conti correnti per la gestione degli incassi e delle spese professionali.
L’articolo 35, commi 12 e 12bis del Dl 223/2006, modificando gli obblighi contabili dei professionisti ha dunque imposto una serie di limitazioni nel trattamento dei propri compensi.

Da un punto di vista soggettivo la norma interessa:

• le persone fisiche che esercitano arti e professioni come previsto dall’articolo 53 del TUIR;
• le società o associazioni fra artisti e professionisti come previsto dall’articolo 5 del TUIR.

Da un punto di vista oggettivo l’incasso dei compensi deve infatti avvenire solo con strumenti finanziari in grado di assicurare la tracciabilità degli stessi e più precisamente con:

• assegni non trasferibili;

 bonifici;

 altre modalità di pagamento bancario o postale;

 sistemi di pagamento elettronico.

I limiti per il pagamento in contanti (ma con obbligo di versamento su conto corrente) delle parcelle professionali sono i seguenti:

• dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 €uro 1000;

• dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 €uro 500;

• dal 1 luglio 2009 €uro 100.

Effetti per il cliente del professionista

Il professionista è obbligato a riscuotere i compensi solo con mezzi di pagamento diversi dal contante ( a parte i limiti sopradetti).

I principali effetti di tale obbligo per il cliente del professionista consistono:

• obbligo di pagare il professionista utilizzando il proprio conto corrente bancario o postale, oppure tramite bonifico, bancomat, carta di credito;

• possibilità di pagare il professionista anche in contanti tenendo però presente i limiti;

• possibile incremento delle spese bancarie o postali connesse all’obbligo di avere un conto corrente per effettuare i pagamenti ai professionisti.

Effetti per il professionista

I principali effetti di tale obbligo consistono:

• eventuale predisposizione di strumenti necessari per effettuare gli incassi tramite bancomat e carte di credito (POS);

• in caso di pagamento in contanti, obbligo di versare comunque su un conto corrente;

• costi per attrezzare lo studio degli apparati elettronici necessari;

• costi di natura finanziaria nell’ipotesi in cui il professionista decida di avere due conti correnti separati, uno per lo svolgimento dell’attività professionale, il secondo di natura privata.

Conti correnti per i professionisti

I professionisti, le associazioni e le società tra professionisti devono tenere uno o più conti correnti postali o bancari in quanto:

• in essi devono affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse in conseguenza dell’attività professionale;

• dai quali si devono effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese.

Questo obbligo interessa tutti coloro che svolgono un’attività professionale indipendentemente dal regime contabile adottato (ad esempio contabilità semplificata od ordinaria, regime contabile per le nuove iniziative produttive ecc.).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali conti correnti bancari o postali non necessariamente devono essere utilizzati per l’attività professionale, ma possono essere utilizzati anche per operazioni non inerenti l’esercizio dell’arte o della professione.

E’ bene ricordare che l’articolo 19 del DPR n. 600/1973, come modificato dal Dl 223/2006 impone l’obbligo di far affluire i compensi percepiti dal professionista sul conto corrente intestato allo stesso, non possono quindi transitare su altri conti correnti (ad esempio su un conto corrente intestato ad un familiare).

Presunzioni di compensi

Gli importi prelevati o riscossi dai conti correnti, se il professionista non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultano dalle scritture contabili, possono essere considerati ai fini dell’accertamento fiscale alla stregua di compensi. I professionisti possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la dimostrazione del beneficiario in relazione a prelievi, che, avuto riguardo all’entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotti nella gestione extra-professionale.

In pratica se un professionista tiene un conto corrente bancario o postale misto“, sia per la propria attività professionale sia per esigenze familiari, gli eventuali prelievi per esigenze personali o familiari sono consentiti senza che il professionista stessa debba rigorosamente fornire la prova che siano riconducibili alla propria attività professionale.

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