Circolare maxisanzione per lavoro nero 2010

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MAXISANZIONE DOPO IL COLLEGATO LAVORO 2010

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 38 del 12 novembre 2010, con la quale vengono fornite le indicazioni operative al proprio personale ispettivo sulla maxisanzione contro il sommerso dopo l’art. 4 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).

In primo luogo, la circolare sottolinea che la condotta è definita ora in maniera più tassativa: non si parla più di lavoratori genericamente “non risultanti dalle scritture obbligatorie”, ma di lavoratori impiegati “senza la preventiva comunicazione” di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego o altra documentazione di carattere contributivo inviata alla P.A. prima dell’accesso ispettivo. In sostanza si tratta del modello UNILAV inviato almeno il giorno antecedente all’assunzione tramite il sito del Ministero del Lavoro, oppure in mancanza di esso il modello Uniemens inviato all’Inps con la quale si potrà dimostrare la non volontà di occultare il rapporto di lavoro.

La circolare evidenzia che la nuova disposizione sanzionatoria risulta anche più  circoscritta  in quanto colpisce solo e soltanto l’impiego irregolare di lavoratori subordinati. La maxi-sanzione non sarà quindi più applicabile,come osserva il Ministero, a rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati quali le collaborazioni coordinate e continuative e l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro anche in assenza di comunicazione preventiva al CPI.

Nel caso concreto si potranno distinguere tre differenti situazioni: 1) rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati risultati genuini ma non resi noti alla Pubblica Amministrazione; 2) rapporti di lavoro solo formalmente autonomi e parasubordinati, perché correttamente instaurati con le forme documentali previste per legge, ma sostanzialmente subordinati; 3) rapporti di lavoro apparentemente autonomi e parasubordinati, perché rappresentati tali dalle parti ma sostanzialmente subordinati, sconosciuti alla Pubblica Amministrazione. Nella prima ipotesi, se gli ispettori riterranno il rapporto genuino, la maxisanzione non troverà applicazione. Lo stesso dicasi nella seconda ipotesi. Seppur il lavoro autonomo e parasubordinato sia stato disconosciuto, esso è stato messo a conoscenza della P.A. e quindi non è sanzionabile con la maxisanzione. Diversa invece è la terza ipotesi: in questo caso gli ispettori non ritengono plausibile il rapporto autonomo o parasubordinato della prestazione e quindi essendo essa non stata comunicata alla P.A. tramite il Centro per l’impiego o l’Inps, si tratterà di una semplice prestazione di lavoro nero, soggetta pertanto a maxisanzione da € 1.500 a € 12.000 ogni lavoratore con aggiunta della sanzione accessoria di € 150 per ogni giorno di effettivo lavoro in nero.

Discorso a parte deve essere fatto invece per i collaboratori familiari. Per questa tipologia di lavoratori (mogli, figli, fratelli, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro con o senza retribuzione alle di lui dipendenze) la legge non prevede nessuna comunicazione al Centro per l’impiego, ma prevede la comunicazione DNA (denuncia nominativa degli assicurati) all’Inail da effettuare il giorno antecedente l’inizio del lavoro. La circolare dichiara espressamente che in mancanza della suddetta DNA il requisito della subordinazione sarà dato per accertato e quindi troverà applicazione la maxisanzione. Questo è uno dei punti più controversi in quanto l’ispettore dovrà dare per accertato un qualcosa che nel concreto magari non lo è ( soggezione al potere direttivo e di controllo, orario di lavoro, retribuzione a tempo ecc…) e che potrebbe essere smentito dai fatti.

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