Divieto di compensazione in presenza di ruoli esattoriali scaduti
Con decorrenza dal 1 gennaio 2011, l’articolo 31 del Dl 78/10 convertito in Legge n. 122/10 introduce il divieto di utilizzare in compensazione crediti fiscali in presenza di ruoli erariali e relativi accessori scaduti per oltre 1.500 euro. In particolare, in presenza di debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, qualora sia scaduto il termine di pagamento, la norma prevede il divieto di utilizzare i propri crediti fiscali (Iva, Irpef e Ires) per compensare altri debiti per imposte erariali. Come detto, il divieto della compensazione vale per gli importi superiori a 1.500 euro e decorrerà dal primo gennaio 2011.
Sono escluse dall’ambito applicativo del nuovo divieto di compensazione tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali, ad esempio i tributi locali (es. ICI,TRSU,CANONE ACQUA); i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata; i premi INAIL. Sono altresì escluse dalla limitazione alla compensazione le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio; cioè quelle conseguenti ad accertamenti impugnati presso le Commissioni Tributarie.
La norma è finalizzata ad evitare che i contribuenti possano compensare immediatamente crediti fiscali nel modello F24 (evitando il pagamento di altri tributi) quando sono debitori di altri importi iscritti a ruolo, somme che continua a non pagare, obbligando gli agenti della riscossione a svolgere lunghe e complesse attività esecutive.
A sostegno del divieto, è introdotta una sanzione amministrativa pari al 50% dell’ammontare dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Pertanto la sanzione è misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato.
Ad esempio, se un contribuente ha un credito Iva da dichiarazione 2010 pari a 8 mila euro compensabile ed un debito Irpef da ritenute di acconto di 11 mila euro, ma risulta anche debitore di cartelle esattoriali per debiti erariali scadute per 4 mila euro deve comportarsi nel seguente modo.
1. Pagare il debito esattoriale direttamente o compensarlo con il credito Iva.
2. Compensare il debito Irpef con il credito Iva
Se il contribuente invece procede a compensare nel modello F24 l’intero importo del credito Iva di euro 8 mila (nonostante sia iscritto a ruolo per euro 4 mila scaduto), scatterà la sanzione pari al 50% di 4 mila (debito iscritto a ruolo) cioè 2 mila euro.
La sanzione non potrà essere applicata (in pratica viene solo sospesa) fino a quando pende sull’iscrizione a ruolo una contestazione giudiziale o amministrativa.
Si invitano i Sigg. clienti a verificare la propria posizione debitoria nei confronti della SERIT attraverso la richiesta di un estratto di ruolo e a segnalare allo Studio gli importi eventualmente da non utilizzare in compensazione dal prossimo 01/01/2011.
Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

