Circolare “Spesometro”
Dal 1 Luglio 2011 (termine prorogato con provvedimento n. 2011/59327 l’Agenzia delle Entrate) i negozianti dovranno richiedere per importi superiori a euro 3.600 il codice fiscale ai privati che acquistano (viaggi, orologi, gioielli, auto moto, biciclette, mobili…) al fine di per poter effettuare la comunicazione specifica.
Infatti con provvedimento introdotto dal DL 78/2010 (manovra estiva) è stato previsto la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva di importo superiore a euro 3.000 per gli acquisti effettuati con emissione di fattura e d euro 3.600 per gli acquisti fatti con scontrino fiscale.
L’obbligo di comunicazione dei dati dell’acquirente vale sia per gli acquisti effettuati da privati che nelle transazioni commerciali tra imprese.
Per l’anno 2010 andranno comunicate le operazioni di importo superiore (al netto dell’iva) ad euro 25.000 e la scadenza per tale comunicazione è il 31.10.2011; per l’anno 2011 e per gli anni futuri il limite per effettuare la comunicazione scenderà a euro 3.600 (3000 + iva) e la scadenza sarà al 30 aprile dell’anno successivo.
La comunicazioni delle operazioni superiori ad euro 3.600 (3000 + iva) servirà come contrasto all’evasione e insieme al redditometro contribuirà a ricostruire la capacità contributiva del contribuente e quindi per l’accertamento sintetico.
Nel caso di importi frazionati per contratti di appalto, somministrazione e fornitura la soglia di euro 3.000 o 3.600 va riferita al totale pattuito.
Maggiori dettagli sono rinvenibili nella circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 30.05.2011, la quale chiarisce le modalità con cui effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro al netto dell’Iva o a 3.600 euro al lordo dell’Iva nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Lo scopo della norma è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti e l’analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà all’Agenzia delle Entrate:
► l’individuazione dei soggetti a più alto rischio;
► una azione di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità.
Sanzioni: secondo quanto chiarito dalla circolare ai fini sanzionatori l’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.
Canicattì 18 aprile 2011
Studio SAIA

